Lucca – Tre condanne per droga, risalenti a oltre trent’anni fa, sbarrano la strada a un’ausiliaria scolastica che voleva partecipare al concorso per essere assunta a tempo indeterminato come collaboratrice scolastica.
di Domizia Di Crocco
Il ricorso della donna contro il provvedimento dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca è stato respinto dal Tar al quale l’aspirante dipendente pubblica si era rivolta ritenendo illegittima l’esclusione alla “Procedura selettiva personale imprese di pulizia”.
La collaboratrice scolastica aveva lavorato con contratti a tempo indeterminato alle dirette dipendenze di cooperative. E, forte di quell’esperienza, aveva presentato domanda per la selezione. All’unanimità la commissione l’aveva esclusa con un provvedimento basato sul fatto che la ricorrente è risultata destinataria di tre condanne riconducibili all’articolo 25 bis del Dpr 313/2002, in materia di stupefacenti, ritenute ostative all’assunzione presso l’amministrazione di cui si tratta.
In particolare i reati per i quali era stata condannata anni addietro rientrano nelle condizioni ostativa all’assunzione nel pubblico impiego. Si tratta delle disposizioni dirette a sanzionare «chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope.
Lei stessa aveva ammesso di essere stata condannata tre volte per violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope – per condotte riferite in un periodo di tempo anteriore all’entrata in vigore del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al Dpr n. 309 del 9 ottobre 1990, entrato in vigore solo il 15 novembre 1990 – . I giudici del Tar hanno ribadito il no alla partecipazione al concorso citando l’articolo in cui si precisa che – non possono essere ammessi alla procedura selettiva i condannati per i reati di cui all’articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. – . E aggiungono. – Nemmeno avrebbe potuto portare ad un esito diverso la considerazione in base alla quale la ricorrente era in affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale affidamento costituisce una misura alternativa alla detenzione che non estingue il reato, né attenua in qualche modo la gravità della condotta. ( Fonte, note del Tirreno)